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Violazioni e decurtazione punti patente

1 Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente deve sottoporsi a revisione della stessa
V
F
2 Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un’infrazione al codice della strada che comporta la sospensione o il ritiro della patente
V
F
3 Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti rientra in possesso di tutti i 20 punti
V
F
4 Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti entra in possesso di 30 punti
V
F
5 Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada
V
F
6 La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti
V
F
7 Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente
V
F
8 Ogni patente di guida ha un’attribuzione iniziale di 20 punti
V
F
9 Ogni patente di guida ha un’attribuzione iniziale di 30 punti
V
F
10 Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 10 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la revoca della patente
V
F
11 Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commette una qualunque infrazione al codice della strada
V
F
12 Quando ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente, al conducente viene revocata la patente
V
F
13 Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della prima patente, sono sanzionate con il triplo dei punti previsti
V
F
14 La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 9 punti, arrivando al massimo a 30 punti
V
F
15 Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Ogni patente di guida ha un’attribuzione iniziale di 20 punti: il punteggio diminuisce quando si commettono infrazioni particolari del Codice della strada. Quando la dotazione di punti è esaurita si ha l’obbligo di sottoporsi alla revisione (la patente non viene subito revocata, ma si devono ripetere gli esami di idoneità).

Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente (ad esempio: la guida in stato di ebbrezza).

È sbagliato affermare che il punteggio della patente diminuisce quando si commette qualsiasi infrazione del Codice della strada (non tutte le infrazioni comportano la perdita di punti, alcune sono sanzionate solo con una multa) o esclusivamente quando si commette un’infrazione del Codice della strada che comporta la sospensione o il ritiro della patente (si perdono punti anche per infrazioni meno gravi).

RECUPERO DEI PUNTI

Il titolare di patenti A o B possono recuperare 6 punti attraverso la frequenza di uno apposito corso (presso autoscuole o enti autorizzati) e il superamento di uno specifico esame, fino ad arrivare a un massimo di 20 punti.

Se per due anni non si commettono infrazioni che comportano perdita di punti:

  • chi ha meno di 20 punti rientra in possesso di tutti i 20 punti;
  • chi ha 20 o più punti, ne riceve altri 2 fino a un massimo di 30 punti (20 di base più 10 di bonus).

NORME PER I NEOPATENTATI

Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente (cioè nel periodo in cui si è considerati neopatentati), sono sanzionate con il doppio dei punti previsti.

Il conducente neopatentato con 20 o più punti che non commette infrazioni che comportano la perdita di punti ne riceve uno all’anno, fino a un massimo di 3 punti (in 3 anni) da sommarsi al bonus di due punti attribuito ogni due anni a tutti i conducenti “virtuosi”.


È vero che:
  • Ogni patente di guida ha un’attribuzione iniziale di 20 punti;
  • Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commettono particolari infrazioni al codice della strada;
  • Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente deve sottoporsi a revisione della stessa;
  • La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 6 punti, arrivando al massimo a 20 punti;
  • Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della patente della categoria B, sono sanzionate con il doppio dei punti previsti;
  • Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 15 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la sospensione della patente;
  • Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti rientra in possesso di tutti i 20 punti.

È falso che:
  • Ogni patente di guida ha un’attribuzione iniziale di 30 punti;
  • Il punteggio sulla patente diminuisce quando si commette una qualunque infrazione al codice della strada;
  • Il punteggio sulla patente diminuisce esclusivamente quando si commette un’infrazione al codice della strada che comporta la sospensione o il ritiro della patente;
  • Le violazioni che comportano decurtazione di punti, commesse entro i primi tre anni dal rilascio della prima patente, sono sanzionate con il triplo dei punti previsti;
  • La frequenza di apposito corso e il superamento di uno specifico esame consentono al titolare di patente A o B di recuperare 9 punti, arrivando al massimo a 30 punti;
  • Se si commettono contemporaneamente più violazioni che comportano perdita di punti sulla patente, possono essere decurtati al massimo 10 punti, salvo che si tratti di infrazioni che comportano la revoca della patente;
  • Se per due anni non commette infrazioni che comportano perdita di punti, il conducente che abbia meno di 20 punti entra in possesso di 30 punti;
  • Quando ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente, al conducente viene revocata la patente.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 126-bis. Codice della strada

Patente a punti

1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali e' prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.

1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente.

4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a cio' autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi di aggiornamento.

5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione e' notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.


TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

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