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Domanda 575 da 617

Dispositivi da utilizzare durante la marcia

1 Se si lascia il veicolo in un parcheggio autorizzato, è obbligatorio tenere accese per tutto il tempo le luci di sosta
V
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2 Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta
V
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3 Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti
V
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4 Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia), è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e quelle anabbaglianti
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5 Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere
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6 Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato
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7 Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere
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Spiegazione (aggiornamento 2024)

L'obbligo di tenere accese le luci anabbaglianti nei centri abitati, ha inizio da mezz'ora dopo il tramonto del sole fino a mezz'ora prima del suo sorgere. È obbligatorio circolare con le luci di posizione e gli anabbaglianti in condizioni di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche avverse (neve, pioggia, nebbia) e, in caso di nebbia con visibilità inferiore a cinquanta metri, usando la luce posteriore per nebbia di cui è dotato il veicolo. Se il veicolo sosta fuori dalla carreggiata o in un parcheggio autorizzato, può essere lasciato a luci spente, mentre, nei centri abitati durante la sosta al margine della carreggiata può essere segnalato con le luci di sosta (accese nel lato traffico, spente nel lato marciapiede).


È vero che:
  • Durante la marcia nei centri abitati, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere;
  • Durante la marcia, in caso di scarsa visibilità per condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia), è obbligatorio tenere accese le luci di posizione e quelle anabbaglianti;
  • Durante la marcia, in caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 metri, bisogna usare la luce posteriore per nebbia, se il veicolo ne è dotato;
  • Di notte, nei centri abitati, il veicolo in sosta al margine della carreggiata, può essere segnalato con le luci di sosta.

È falso che:
  • Durante la marcia, è obbligatorio tenere accese le luci abbaglianti, a partire dal tramonto del sole fino al suo sorgere;
  • Di notte, in caso di sosta fuori dalla carreggiata, è obbligatorio tenere accese le luci anabbaglianti;
  • Se si lascia il veicolo in un parcheggio autorizzato, è obbligatorio tenere accese per tutto il tempo le luci di sosta.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 152. Codice della strada

Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli

1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri abitati ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante la marcia nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione, i proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa e le luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono essere utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le luci di marcia diurna. Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli di interesse storico e collezionistico.


Art. 153. Codice della strada

Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilita', durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

2. I proiettori di profondita ' non devono essere usati fuori dei casi rispettivamente previsti nel comma 1. Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondita' possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre sui veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi si devono tenere accesi i proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e nei casi indicati dal comma 1 nei centri abitati anche se l'illuminazione pubblica sia sufficiente.

5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza.

6. Nei centri abitati e nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, durante la sosta al margine della carreggiata, i veicoli a motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore a 6 metri e larghezza non superiore a 2 metri possono essere segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le luci di sosta poste dalla parte del traffico.

8. In caso di nebbia con visibilita' inferiore a 50 metri, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato.

9. E' vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.

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