Ambiente d’apprendimento generale Categoria B (tutte le domande)

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Quadricicli

1 I quadricicli leggeri, ai fini della circolazione, sono assimilati ai ciclomotori
V
F
2 I quadricicli sono soggetti a revisione periodica
V
F
3 I quadricicli sono veicoli a motore a quattro ruote
V
F
4 I quadricicli diversi da quelli leggeri possono essere guidati senza patente
V
F
5 I quadricicli non leggeri, ai fini della circolazione, sono equiparati ai ciclomotori
V
F
6 La guida dei quadricicli non leggeri è consentita già al compimento del quattordicesimo anno di età
V
F
7 I quadricicli non leggeri a manubrio e con carrozzeria aperta possono essere condotti senza casco
V
F
8 La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW
V
F
9 E' consentito aumentare la cilindrata dei quadricicli leggeri purché non si aumenti la velocità
V
F
10 E' consentito sostituire il dispositivo di scarico dei quadricicli leggeri per aumentare la velocità massima, purché non si aumenti la cilindrata del motore
V
F
11 I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3
V
F
12 E' consentito sostituire il motore del quadriciclo leggero per aumentare la velocità massima oltre i 45 km/h
V
F
13 I quadricicli non sono soggetti a revisione periodica
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Sono veicoli con quattro ruote di massa a vuoto sino a 400 Kg (550 Kg se destinati a trasporto di cose) e di potenza del motore massima fino a 15 kW. Per guidare un quadriciclo, di norma, occorre aver compiuto 16 anni ed essere in possesso della patente di categoria B1 a meno si tratti di un quadriciclo leggero.

I QUADRICICLI LEGGERI sono quelli con potenza fino a 4 kW dotati di motore a benzina (con cilindrata non superiore a 50 cm3), diesel o elettrico, ad esempio le microcar. Essi ai fini della circolazione, sono assimilati ai ciclomotori, e quindi si possono guidare già a 14 anni con la patente di categoria AM.

Non è consentito, anzi è espressamente vietato, modificare o sostituire il motore dei quadricicli per aumentarne la cilindrata o la velocità. Tutti i quadricicli sono soggetti a revisione periodica e in quelli con carrozzeria aperta (quad) si deve indossare il casco.


È vero che:
  • I quadricicli leggeri alimentati a benzina hanno cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3;
  • I quadricicli sono veicoli a motore a quattro ruote;
  • I quadricicli leggeri, ai fini della circolazione, sono assimilati ai ciclomotori;
  • La potenza dei quadricicli non leggeri è sempre inferiore o uguale a 15 kW;
  • I quadricicli sono soggetti a revisione periodica.

È falso che:
  • I quadricicli diversi da quelli leggeri possono essere guidati senza patente;
  • I quadricicli non leggeri, ai fini della circolazione, sono equiparati ai ciclomotori;
  • E' consentito sostituire il dispositivo di scarico dei quadricicli leggeri per aumentare la velocità massima, purché non si aumenti la cilindrata del motore;
  • La guida dei quadricicli non leggeri è consentita già al compimento del quattordicesimo anno di età;
  • I quadricicli non leggeri a manubrio e con carrozzeria aperta possono essere condotti senza casco;
  • E' consentito aumentare la cilindrata dei quadricicli leggeri purché non si aumenti la velocità;
  • E' consentito sostituire il motore del quadriciclo leggero per aumentare la velocità massima oltre i 45 km/h;
  • I quadricicli non sono soggetti a revisione periodica.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 47. Codice della strada

Classificazione dei veicoli

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte; e) ciclomotori; f) motoveicoli; g) autoveicoli; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:

a)

- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

- categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;


Art. 52. Codice della strada

Ciclomotori

1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico;

b) capacita' di sviluppare su strada orizzontale una velocita' fino a ((45 Km/h));

c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)).

2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti, o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a cio' non osti il diritto comunitario.

3. Le caratteristiche ((dei veicoli)) di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita' per il controllo delle medesime, nonche' le prescrizioni tecniche atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati motoveicoli.


Art. 53. Codice della strada

Motoveicoli

1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocita' massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.


Art. 80. Codice della strada

Revisioni

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.


Art. 97. Codice della strada

Circolazione dei ciclomotori

5. Chiunque fabbrica, produce, pone in commercio o vende ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella prevista dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.063 a € 4.254)). Alla sanzione ((da € 829 a € 3.316)) e' soggetto chi effettua sui ciclomotori modifiche idonee ad aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'articolo 52. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) ((133))

6. Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocita' superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 413 a € 1.658)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (114) (124) ((133))


Art. 116. Codice della strada

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; (113) (121) (125)

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; (113) (121) (125)


Art. 142. Codice della strada

Limiti di velocita'

3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate:

d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

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