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Salvagente

1 Il salvagente è un itinerario ciclopedonale
V
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2 Il salvagente può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa
V
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3 Il salvagente, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada
V
F
4 Il salvagente serve a dividere i sensi di marcia in una strada a doppio senso di circolazione
V
F
5 Il salvagente facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus o autobus
V
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6 Il salvagente è una persona preposta al primo soccorso
V
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7 Il salvagente serve a incanalare i veicoli in varie direzioni
V
F

Spiegazione (aggiornamento 2024)

Il salvagente è un elemento rialzato della strada che, posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, fa essere più facile la salita e la discesa dei passeggeri dal tram, filobus e dal autobus ma serve anche al riparo (cioè alla protezione) o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada.

Non deve essere confuso con lo spartitraffico (che invece serve per dividere i sensi di marcia).

Può essere segnalato con colonnine luminose a luce gialla fissa.


È vero che il salvagente:
  • posto in corrispondenza di attraversamenti pedonali, serve anche al riparo o alla sosta dei pedoni che attraversano la strada;
  • facilita la salita e la discesa dei passeggeri da tram, filobus o autobus;
  • può essere segnalato da colonnine luminose a luce gialla fissa.

È falso che il salvagente:
  • serve a dividere i sensi di marcia in una strada a doppio senso di circolazione;
  • serve a incanalare i veicoli in varie direzioni;
  • è una persona preposta al primo soccorso;
  • è un itinerario ciclopedonale.

Articoli di riferimento (aggiornato 2024)

Art. 3. Codice della strada

Definizioni stradali e di traffico

1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:

3) ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

45) SALVAGENTE: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

Art. 170. Regolamento.

Segnali luminosi particolari

9. Il perimetro delle testate dei salvagente, delle isole di canalizzazione e simili puo' anche essere segnalato mediante dispositivi a luce propria gialla ((fissa)) o a luce riflessa gialla, applicati sulla parte verticale delle cordolature di contorno.

Art. 177. Regolamento.

Segnalazione delle isole di traffico

4. I cigli delle isole di traffico e dei salvagente possono essere resi meglio visibili mediante applicazione di strisce verticali gialle rifrangenti e nere.

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